IL GIUDICE DI PACE

    Nel  ricorso  ex  art.  22,  legge n. 689/1981 promosso da Sotgiu
Bartolomeo, con l'avv. Franco Sotgiu, attore opponente;
    Contro Comune di Milano, con il funzionario delegato, resistente;
    E contro Esatri S.p.a., con l'avv. Giuseppina Caruso, resistente.
    Ha  emesso la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87.
    Il  signor  Bartolomeo  Sotgiu,  con  ricorso  ex  art. 22, legge
n. 689/1981  depositato  il  18 aprile  2003,  proponeva opposizione,
chiedendone l'annullamento, avverso cartella esattoriale con la quale
gli  veniva intimato il pagamento di Euro 959,36 per infrazioni varie
al codice della strada avenute nel 1999.
    Il  ricorrente, a conforto del ricorso, sosteneva che la notifica
della  cartella  la  doveva ritenersi nulla in quanto non risultavano
rispettati i principi di cui all'art. 139 c.p.c..
    Si  costituivano  il  comune  di  Milano e l'Esattoria resistendo
all'opposizione  ed  affermando  che,  nella  specie, la notifica era
avvenuta  a  mezzo  posta  e nel rispetto delle disposizioni previste
dall'art.  7  della  legge 20 novembre 1982, n. 890 che disciplina la
notifica degli atti con tale mezzo.
    Essendo  il  thema  decidendum  del  presente processo incentrato
sulla  legittimita'  o  meno  della  notifica  della cartella a mezzo
posta, questo giudice deve osservare preliminarmente quanto segue.
    Il  codice  processuale all'art. 139 c.p.c. enuncia con chiarezza
il  principio secondo cui, allorquando il destinatario di un atto non
sia  presente  nella  sua  residenza,  e quindi la notifica non possa
eseguirsi  a  sue  mani,  l'atto possa essere consegnato alle diverse
persone   indicate   dalla   legge  purche'  al  destinatario  venga,
dall'ufficiale giudiziario, data notizia di detta notifica a mezzo di
lettera  raccomandata. La necessita' dell'invio di detta raccomandata
e'  confermata anche dal successivo art. 140 il quale prevede che, in
caso  di  mancanza  delle persone indicate nell'art. 139, la notifica
avvenga  con  le  modalita'  previste  in detto articolo ivi compresa
quella   particolare   formalita'   costituita   dall'invio   di  una
raccomandata  in  cui  si  dia  notizia al destinatario dell'avvenuta
notifica.
    Le  norme  del  codice processuale piu' sopra richiamate, e della
cui  costituzionalita' non si discute, offrono dunque al destinatario
di un atto garanzie sufficienti perche' egli ne venga a conoscenza.
    Cio'  premesso  si osserva che la legge 20 novembre 1982, n. 890,
che   disciplina   la   notifica  non  gia'  a  mezzo  dell'ufficiale
giudiziario e di cui ai richiamati art. 139 e 140, bensi' la notifica
per  posta  a mezzo di un incaricato di un pubblico servizio, prevede
disposizioni  solo  apparentemente  analoghe  a  quelle dell'art. 139
c.p.c.  per  il  caso  in  cui il destinatario non sia presente nella
propria residenza allorquando l'atto gli viene notificato.
    Ed  infatti,  mentre  il  IV  comma dell'art. 139 dispone che «il
portiere  deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario da
notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo
di lettera raccomandata», l'art. 7 della richiamata legge 20 novembre
1982  n. 890,  pur  prevedendo  la  ricerca  delle  medesime persone,
diverse  dal  destinatario,  ed  indicate  dall'art. 139  c.p.c., non
prevede   affatto   che  l'incaricato  delle  poste  dia  notizia  al
destinatario   dell'avvenuta   notificazione  dell'atto  a  mezzo  di
raccomandata.
    Si  confronti  al  riguardo,  attraverso  una  lettura  sinottica
dell'art. 139  c.p.c.  e  dell'art. 7, legge 20 novembre 1982 n. 890,
come  la  simmetria  fra  le  due  norme  venga  meno  in ordine alla
necessita' - non prevista dal richiamato art. 7 - che il destinatario
riceva  notizia  della  notifica  a mezzo di lettera raccomandata. In
proposito   e'   appena   il   caso   di   ricordare  come  la  Corte
costituzionale,  prendendo  partito sulla legittimita' costituzionale
del  successivo  art. 8 della medesima legge 20 novembre 1982 n. 890,
abbia  ravvisato,  con  sentenza  n. 346  del  23 settembre  1998, la
incostituzionalita'  di  detta  norma nella parte in cui non prevede,
nel  caso di assenza del destinatario, che sia data a lui notizia con
raccomandata della avvenuta giacenza del plico a lui destinato.
    Avendo  dunque la Corte costituzionale gia' espresso il principio
del necessario avviso al destinatario, a mezzo di raccomandata, di un
atto  a  lui notificato non personalmente, sembra che tale necessita'
debba  essere  ravvisata  non  soltanto quando la mancata consegna al
destinatario   sia  riferita  all'ipotesi  di  cui  all'art. 8  della
richiamata  legge,  ma anche allorquando, come accade nell'ipotesi di
cui  all'art.  7,  la  consegna dell'atto non venga comunque fatta al
destinatario.
    In altri termini, e piu' semplicemente, ritiene questo giudice di
poter  concludere  che  l'art. 139  c.p.c., anche in forza dell'invio
della  raccomandata  prevista  dal quarto comma, assicura i requisiti
minimi  perche' l'atto giudiziario, sicuramente di indole ricettizia,
consegua il proprio scopo.
    A  contrario  l'art. 7 della legge 20 novembre 1982, non assicura
affatto   tali   requisiti   minimi  proprio  perche'  l'invio  della
raccomandata non e' previsto
    Ritiene  pertanto  questo giudice di concludere che il richiamato
art. 7,  proprio  in  quanto non prevede che al destinatario sia dato
avviso   con   raccomandata  della  avvenuta  notifica  (mentre  tale
raccomandata  e'  prevista  dal  ricordato  art. 139  c.p.c.) risulti
incostituzionale.  Detta  norma  infatti  discrimina i destinatari di
atti  giudiziari  a  seconda che la notifica sia eseguita a mente del
codice  processuale oppure a mente della successiva legge 20 novembre
1982.
    In  ragione di cio' risultano violati l'art. 3 della Costituzione
(in quanto i cittadini non sono uguali di fronte alla legge a secondo
del  mezzo di notificazione prescelto da chi detta notifica richiede)
l'art. 24  (in  quanto  non assicura le formalita' necessarie perche'
l'atto   possa   ritenersi   ricevuto  dal  destinatario)  ed  infine
l'art. 113  (in quanto l'inadeguatezza della notifica non assicura al
cittadino  la  tutela  nei confronti della pubblica amministrazione).
Osserva  infine  questo  giudice  che  il  presente giudizio, proprio
perche'  incentrato sulla eccepita non validita' della notifica della
cartella  eseguita  a  mente  dell'art. 7, legge 20 novembre 1982 non
puo'  essere  definito indipendentemente dalla anzidetta questione di
costituzionalita'.
    Detta   questione   inoltre   non   appare   a   questo   giudice
manifestamente infondata in ragione delle considerazioni esposte piu'
sopra.