IL GIUDICE DI PACE Nel ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 promosso da Sotgiu Bartolomeo, con l'avv. Franco Sotgiu, attore opponente; Contro Comune di Milano, con il funzionario delegato, resistente; E contro Esatri S.p.a., con l'avv. Giuseppina Caruso, resistente. Ha emesso la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87. Il signor Bartolomeo Sotgiu, con ricorso ex art. 22, legge n. 689/1981 depositato il 18 aprile 2003, proponeva opposizione, chiedendone l'annullamento, avverso cartella esattoriale con la quale gli veniva intimato il pagamento di Euro 959,36 per infrazioni varie al codice della strada avenute nel 1999. Il ricorrente, a conforto del ricorso, sosteneva che la notifica della cartella la doveva ritenersi nulla in quanto non risultavano rispettati i principi di cui all'art. 139 c.p.c.. Si costituivano il comune di Milano e l'Esattoria resistendo all'opposizione ed affermando che, nella specie, la notifica era avvenuta a mezzo posta e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 che disciplina la notifica degli atti con tale mezzo. Essendo il thema decidendum del presente processo incentrato sulla legittimita' o meno della notifica della cartella a mezzo posta, questo giudice deve osservare preliminarmente quanto segue. Il codice processuale all'art. 139 c.p.c. enuncia con chiarezza il principio secondo cui, allorquando il destinatario di un atto non sia presente nella sua residenza, e quindi la notifica non possa eseguirsi a sue mani, l'atto possa essere consegnato alle diverse persone indicate dalla legge purche' al destinatario venga, dall'ufficiale giudiziario, data notizia di detta notifica a mezzo di lettera raccomandata. La necessita' dell'invio di detta raccomandata e' confermata anche dal successivo art. 140 il quale prevede che, in caso di mancanza delle persone indicate nell'art. 139, la notifica avvenga con le modalita' previste in detto articolo ivi compresa quella particolare formalita' costituita dall'invio di una raccomandata in cui si dia notizia al destinatario dell'avvenuta notifica. Le norme del codice processuale piu' sopra richiamate, e della cui costituzionalita' non si discute, offrono dunque al destinatario di un atto garanzie sufficienti perche' egli ne venga a conoscenza. Cio' premesso si osserva che la legge 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina la notifica non gia' a mezzo dell'ufficiale giudiziario e di cui ai richiamati art. 139 e 140, bensi' la notifica per posta a mezzo di un incaricato di un pubblico servizio, prevede disposizioni solo apparentemente analoghe a quelle dell'art. 139 c.p.c. per il caso in cui il destinatario non sia presente nella propria residenza allorquando l'atto gli viene notificato. Ed infatti, mentre il IV comma dell'art. 139 dispone che «il portiere deve sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata», l'art. 7 della richiamata legge 20 novembre 1982 n. 890, pur prevedendo la ricerca delle medesime persone, diverse dal destinatario, ed indicate dall'art. 139 c.p.c., non prevede affatto che l'incaricato delle poste dia notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di raccomandata. Si confronti al riguardo, attraverso una lettura sinottica dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 7, legge 20 novembre 1982 n. 890, come la simmetria fra le due norme venga meno in ordine alla necessita' - non prevista dal richiamato art. 7 - che il destinatario riceva notizia della notifica a mezzo di lettera raccomandata. In proposito e' appena il caso di ricordare come la Corte costituzionale, prendendo partito sulla legittimita' costituzionale del successivo art. 8 della medesima legge 20 novembre 1982 n. 890, abbia ravvisato, con sentenza n. 346 del 23 settembre 1998, la incostituzionalita' di detta norma nella parte in cui non prevede, nel caso di assenza del destinatario, che sia data a lui notizia con raccomandata della avvenuta giacenza del plico a lui destinato. Avendo dunque la Corte costituzionale gia' espresso il principio del necessario avviso al destinatario, a mezzo di raccomandata, di un atto a lui notificato non personalmente, sembra che tale necessita' debba essere ravvisata non soltanto quando la mancata consegna al destinatario sia riferita all'ipotesi di cui all'art. 8 della richiamata legge, ma anche allorquando, come accade nell'ipotesi di cui all'art. 7, la consegna dell'atto non venga comunque fatta al destinatario. In altri termini, e piu' semplicemente, ritiene questo giudice di poter concludere che l'art. 139 c.p.c., anche in forza dell'invio della raccomandata prevista dal quarto comma, assicura i requisiti minimi perche' l'atto giudiziario, sicuramente di indole ricettizia, consegua il proprio scopo. A contrario l'art. 7 della legge 20 novembre 1982, non assicura affatto tali requisiti minimi proprio perche' l'invio della raccomandata non e' previsto Ritiene pertanto questo giudice di concludere che il richiamato art. 7, proprio in quanto non prevede che al destinatario sia dato avviso con raccomandata della avvenuta notifica (mentre tale raccomandata e' prevista dal ricordato art. 139 c.p.c.) risulti incostituzionale. Detta norma infatti discrimina i destinatari di atti giudiziari a seconda che la notifica sia eseguita a mente del codice processuale oppure a mente della successiva legge 20 novembre 1982. In ragione di cio' risultano violati l'art. 3 della Costituzione (in quanto i cittadini non sono uguali di fronte alla legge a secondo del mezzo di notificazione prescelto da chi detta notifica richiede) l'art. 24 (in quanto non assicura le formalita' necessarie perche' l'atto possa ritenersi ricevuto dal destinatario) ed infine l'art. 113 (in quanto l'inadeguatezza della notifica non assicura al cittadino la tutela nei confronti della pubblica amministrazione). Osserva infine questo giudice che il presente giudizio, proprio perche' incentrato sulla eccepita non validita' della notifica della cartella eseguita a mente dell'art. 7, legge 20 novembre 1982 non puo' essere definito indipendentemente dalla anzidetta questione di costituzionalita'. Detta questione inoltre non appare a questo giudice manifestamente infondata in ragione delle considerazioni esposte piu' sopra.